In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico (prevista per il 2050), si stima che 264 milioni di cittadini dell'Unione Europea diventeranno prosumer - termine utilizzato per identificare un utente che non si limita al ruolo passivo del consumer (consumatore), ma partecipa a tutti gli effetti alle diverse fasi del processo produttivo. Per renderla ancora più facile, è colui che possiede un impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte, la rimanente viene scambiata con altri consumatori o accumulata in un apposito sistema (batteria di accumulo). Ecco perché i prosumer sono protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici e dei benefici economici.
Anche in Italia, le Comunità Energetiche non sono più un miraggio. Secondo le disposizioni dal decreto Milleproroghe (art. 42bis), vengono introdotte le Comunità Energetiche (o Energy Community): insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in un scambio tra pari. Si tratta di un vero e proprio modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. La definizione di comunità energetica prevede che siano installati impianti rinnovabili con una potenza complessiva inferiore a 200 kW.
I membri delle Comunità Energetiche che decidono di costituirsi in forma giuridica allo scopo di condividere energia in forma collettiva, possono essere:
- Gruppo di privati;
- PMI (piccole e medie industrie);
- Enti territoriali o autorità locali.
Si riscontrano due possibili modalità di Comunità Energetiche:
La figura a sinistra, mostra un solo impianto di produzione (con possibilità di accumulo) di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui energia viene condivisa tra molti consumatori.
Mentre, la figura a destra, mostra una pluralità di impianti di produzione (con possibilità di accumulo), la cui energia viene condivisa tra molti consumatori.
SUPERBONUS 110:
Gli impianti installati con le Comunità Energetiche possono anch'essi beneficiare del Superbonus 110%. Il tetto di installazione è elevato da 20 kW a 200kW e, per gli impianti superiori a 20kW, realizzati in comunità energetica, non si rende necessaria la dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.
DETRAZIONE FISCALE 50%:
Gli impianti fotovoltaici con le Cominutà Energetiche possono beneficiare anche della detrazione fiscale del 50%:
Nel caso di impianto con potenza superiore a 20 kW realizzato con Superbonus, fino a 20kW ed entro il tetto di spesa previsto dal "Decreto Rilacio" si applica il Superbonus 110%, oltre i 20kW si applica la detrazione fiscale del 50% (con un tetto di spesa massima di 96.000€).
L'incentivazione dell'energia autoconsumata collettivamente NON è cumulabile con :
- incentivi previsti dal DM MISE 4 Luglio 2019 (Decreto FER);
- il servizio di scambio sul posto.
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